Il Trust, di origine anglosassone riconosciuto dall’ordinamento italiano attraverso la Convenzione dell’Aja il 1 luglio
1985 ratificata con la legge n. 364 del 9 ottobre 1989 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1992, è un istituto giuridico in
base al quale un soggetto (“Disponente”) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (“Trustee”) rispettando le proprie
volontà riportate nell’atto istitutivo circa l’amministrazione e la gestione dei beni, nell’esclusivo interesse di un terzo
(“Beneficiario”) o per la realizzazione di uno specifico scopo (“Trust di scopo”) per tutta la durata del Trust.
A regolare il funzionamento del Trust sarà la legge regolatrice straniera (tra le quali si annoverano Jersey, Guernsey,
San Marino, Inghilterra, Malta) scelta dal disponente non essendo il Trust disciplinato da nessuna legge italiana.
Caratteristica fondamentale del Trust è la segregazione patrimoniale: una volta effettuato il trasferimento al Trustee, i
beni non saranno più di proprietà né del Disponente né saranno di proprietà dei Beneficiari, i quali li otterranno solo
al termine del Trust. Saranno invece di proprietà (formale) del Trustee, ma costituiranno un patrimonio separato in
capo allo stesso, che potrà e dovrà amministrarli esclusivamente nell’interesse dei Beneficiari o dello scopo.
La conseguenza della segregazione sarà che tali beni, per tutta la durata del Trust, resteranno indenni rispetto alle
vicende patrimoniali che potranno interessare il Disponente, il Trustee o i Beneficiari.
Le figure fondamentali del Trust sono:
• Disponente: colui che istituisce il trust imprimendo un vincolo di destinazione ai beni e determinando gli obblighi
del trustee;
• Trustee: il gestore dei beni in trust che deve amministrare tali beni nel rispetto della volontà del disponente e
nell’interesse del beneficiario;
• Beneficiario: il soggetto, o la classe di soggetti, nel cui interesse è stato istituito il trust.
E’ altresì possibile aggiungere il Guardiano quale soggetto che deve controllare l’operato del trustee in conformità alle
volontà del disponente ed è generalmente dotato del potere di sostituire il trustee.
Alcuni possibili utilizzi del Trust sono:
• Trust per la protezione patrimoniale personale;
• Trust per la pianificazione del passaggio generazionale;
• Trust holding;
• Trust per la separazione personale dei coniugi;
• Trust e patti parasociali (c.d. voting trust);
• Trust a garanzia di un prestito obbligazionario;
• Trust e operazioni finanziarie: mutui di scopo e project finance;
• Trust sul “Dopo di noi”.
La REFID, quale trustee professionale, potrà amministrare i beni del Trust, gestirne la tenuta della contabilità,
elaborare le dichiarazioni fiscali e tutti gli adempimenti che il ruolo richiede, effettuerà l’attività di studio, analisi ed
assistenza dello strumento del trust per “cucire” su misura l’atto istitutivo coniugando la volontà del disponente oltre a
poter svolgere la funzione di Trustee o di Guardiano.

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