I servizi fiduciari, resi dalla REFID ai sensi della legge n. 1966/1939, attraverso la sottoscrizione di un contratto di
mandato, comprendono:
• partecipazioni in società di capitali in sede di costituzione: la fiduciaria sarà intestataria delle partecipazioni
mediante acquisizione successiva o in sede di aumento di capitale sociale;
• finanziamenti e versamenti in conto capitale a favore delle società partecipate: la fiduciaria interverrà in dette
procedure, dopo aver acquisito dal proprio fiduciante la relativa dotazione e provvista monetaria, e provvederà al
finanziamento o alla capitalizzazione della società, garantendo la consueta riservatezza;
• obbligazioni: la fiduciaria assisterà l’imprenditore che intende acquisire e sottoscrivere prestiti obbligazionari
potendo la stessa assumere il ruolo e la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti;
• polizze assicurative vita: la fiduciaria potrà interverrà quale contraente, il fiduciante assicurato e il beneficiario un
soggetto indicato dal fiduciante (;
• apertura ed intestazione fiduciaria di conti correnti e depositi titoli sia in Italia che all’estero: la fiduciaria, su
istruzione scritta del fiduciante, provvederà all’apertura a proprio nome di conti correnti e relativi depositi titoli
presso istituti bancari italiani e/o esteri espressamente indicati dal fiduciante, mantenendo la riservatezza sulla
consistenza del patrimonio personale;
• immobili: il fiduciante potrà decidere di intestare i propri beni immobili alla fiduciaria che assumerà sia la veste di
proprietaria sia il ruolo di controparte contrattuale nei rapporti giuridici con i terzi in nome proprio ma per conto
del fiduciante;
• intestazione fiduciaria di portafogli crediti da recuperare: la società si interporrà quale soggetto terzo tra il
fornitore ed il cliente al fine di recuperare i crediti che perverranno poi integralmente nelle casse del fornitore
fiduciante che lo aveva conferito;
• patto di sindacato: tramite l’interposizione della fiduciaria si potrà costruire dei sistemi di garanzia, in grado di
evitare gli inadempimenti contrattuali, mediante sistemi di firma congiunta tra le parti, sulle disposizioni poste a
garanzia degli adempimenti;
• contratto di escrow (deposito in garanzia): tipico contratto con finalità di garanzia, nello specifico, con il suo
utilizzo, uno o più beni, oggetto di un rapporto principale sottostante tra due o più soggetti, verranno depositati in
garanzia presso la fiduciaria; questa custodirà i beni fino al manifestarsi di una condizione che individui a chi
spetta la loro proprietà;
• mandato fiduciario senza intestazione: la fiduciaria amministrerà beni di terzi, quali partecipazioni estere e
italiane, conti correnti detenuti all’estero e in Italia, dossier titoli detenuti all’estero e in Italia, polizze assicurative
sottoscritte con compagnie assicurative estere e italiane, immobili detenuti all’estero, permettendo così di
mantenere l’intestazione dei beni al cliente con l’obbligo di far transitare i flussi finanziari attraverso la fiduciaria
per permettergli la funzione di sostituto d’imposta e il monitoraggio valutario e nel contempo sollevare il cliente da
tutti gli adempimenti fiscali.

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